Statuto regionale Aiac - AIAC NOVARA e VCO

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STATUTO A.I.A.C. REGIONALE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA


Art. 1 - Costituzione e scopi
E' costituito il Gruppo regionale A.I.A.C. Piemonte e Valle d'Aosta che persegue i seguenti scopi: la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali d economici degli allenatori di calcio; la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare attenzione alla questione giovanile. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio; promuovendo iniziative utili per la categoria e per gli interessi generali del calcio, in particolare la formazione,l'aggiornamento, l'educazione ai valori dello sport; partecipando attivamente a tutti  livelli territoriali ed istituzionali dell'organizzazione calcistica italiana.

Art. 2 - Sede
Il Gruppo regionale A.I.A.C. Piemonte e Valle d'Aosta ha sede in Torino via Volta 9.

Art. 3 - Associati
Possono associarsi al Gruppo Regionale, mediante il pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico e che abbiano residenza nella Regione.
Lo spostamento, da parte dell'associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione Piemonte e Valle d'Aosta comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Regionale A.I.A.C. Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
In tal caso, l'allenatore dovrà avanzare richiesta di associazione al Gruppo regionale eventualmente operante nella regione ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma  la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione , nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 4 - Organi
Sono Organi del Gruppo:
a) l'Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti gli Organi di cui ai commi precedenti devono provvedere a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno pena la decadenza dall'incarico ricoperto.
L'espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo regionale, ivi compresa la copertura di cariche all'interno dello stesso deve intendersi integralmente gratuito.
A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell'incarico ricoperto in seno al Gruppo regionale.

Art. 5 - Assemblea generale regionale
L'Assemblea generale regionale è costituita dai delegati nominati da ciascun Gruppo provinciale in ragione di uno ogni quaranta iscritti - o frazione superiore a 0,5 - con il minimo di uno per Gruppo.
Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.
Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l'iscrizione all'A.I.A.C. al momento della loro designazione da parte dell' Assemblea provinciale.
L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 20 giorni prima della data prevista con lettera raccomandata.
La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l'ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell'Assemblea.
Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo regionale, fatta eccezione per le riunioni in cui si eleggono gli Organi statutari o si approvano i bilanci annuali. In  mancanza, dal delegato avente la maggiore anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. o, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al  50% più uno.
Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto regionale dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.
All'inizio della seduta la Commissione per la Verifica dei Poteri composta dai componenti il Collegio dei Probiviri (art. 14 punto c) provvederà:
a) alla convalida della lista degli iscritti suddivisa per Sezione predisposta dalla Segreteria regionale;
b) alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti e delle eventuali deleghe presentate;
c) alla firma delle schede elettorali per l'elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;
d) al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;
e) allo scrutinio delle schede ed alla redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell'Assemblea.
La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea generale regionale
L'Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.
In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l'approvazione dei bilanci regionali preventivo e  consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;
b) l'elezione degli organi sociali regionali;
c) la nomina dei delegati regionali per le Assemblee nazionali della componente dilettantistica;
d) l'approvazione e la modifica dello Statuto;
e) la costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo regionale
Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:
a) il Presidente regionale nominato ai sensi dell'art. 9;
b) i Presidenti dei Gruppi provinciali;
c) i Consiglieri eletti ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 - Elezione dei Consiglieri regionali
Il Consiglio Direttivo  Regionale si compone dal Presidente eletto ai sensi dell'art.9 e dai  presidenti provinciali. Per quanto attiene l'elezione dei  consiglieri regionali  eccedenti i
presidenti provinciali, il numero, i criteri e le modalità di elezione sono determinati dall'Assemblea regionale.
L'elezione potrà avvenire nel corso dell'Assemblea regionale oppure in quelle provinciali In quest'ultimo caso con ratifica  degli eletti da parte dell'Assemblea Regionale.
Ciascun Consiglio  Regionale  dovrà garantire al suo interno la presenza di un rappresentante del calcio femminile e di quello a cinque.
Risulteranno eletti candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza del mandato, con il primo dei non eletti.
Possono essere eletti consiglieri regionali gli allenatori  appartenenti al Gruppo ,associati all'A.I.A.C. ed in regola con il versamento della quota associativa nell'anno precedente ed in quello di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 9 - Elezione del Presidente regionale
Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo Regionale dai Gruppi provinciali non più tardi di dieci giorni prima della data dell'Assemblea.
Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.
Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.
In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.

Art. 10 - Attribuzioni del Presidente regionale
Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta.
In particolare tra le sue funzioni:
a) convoca l'Assemblea generale regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo regionale;

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale;
c) delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale;
d) nomina uno o più Vice Presidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;
e) nomina un Segretario regionale da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo regionale.
f) determina ogni anno la quota parte del tesseramento da versare alla relativa Sezione provinciale;
g) approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;
h) approva gli statuti provinciali ed i bilanci.

Art. 12 - Il Segretario regionale
Il Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo regionale, coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale, svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale
Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente.
Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l'incarico subentra il membro supplente.
Tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti regionale  almeno uno dovrà essere in possesso del titolo di ragioniere commercialista o iscritto all'Albo dei Revisori contabili..
Durante la sua prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale:
a) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo sui quali redigerà una relazione in occasione dell'Assemblea regionale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno, con la presenza di almeno due membri effettivi, per il controllo sulla regolare tenuta della contabilità regionale.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri regionale
Il Collegio dei probiviri regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente eletti dall'Assemblea regionale.
Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l'incarico subentra il membro supplente.
Tra i componenti il Collegio dei Probiviri almeno uno dovrà essere in possesso della laurea in scienze giuridiche.
Durante la sua prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri regionale:
a) dirime in completa autonomia decisionale eventuali controversie tra gli associati del Gruppo regionale e giudica sulle controversie relative all'ammissione e/o espulsione dei soci, sulle questioni disciplinari e su ogni altra questione presentata dal Consiglio Direttivo;
b) le sue decisioni sono inoppugnabili;
c) esercita la funzione della Commissione verifica dei poteri prima e durante le assemblee regionali, consistente nella verifica della sussistenza di tutti presupposti necessari per garantire il regolare funzionamento delle stesse, nonché di verificare gli esiti delle votazioni.
d) Nell'Assemblea elettiva qualora uno o più membri del Collegio dei Probiviri risultasse candidato alle elezioni di cui si procede verrà sostituito dal supplente o da altro membro indicato dall'Assemblea mediante voto palese.

Art. 15 - Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti regionale e del Collegio dei Probiviri regionale
Ciascuna Sezione Provinciale può presentare una candidatura per ciascun Collegio.
Ogni delegato assembleare potrà esprimere due voti per ciascun Collegio.
Per l'elezione dei membri di ciascun Collegio si vedano le norme contenute nell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 16 - Gruppi provinciali e sub-provinciali
In ogni provincia della regione si costituisce un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e con lo Statuto regionale.
Il Gruppo provinciale, previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale, può costituire, in particolari casi di natura geografica o culturale, una o più Sezioni subprovinciali.
Ciascun Gruppo provinciale è rappresentato da un proprio Presidente.
A ciascun Gruppo provinciale viene corrisposta una quota parte, stabilita del Consiglio Direttivo regionale, relativa al numero degli associati del Gruppo stesso.
La carica di Presidente provinciale è incompatibile con la carica di Presidente regionale.

Art. 17 - Durata delle cariche sociali
Tutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni.

Art. 18 - Relazione morale e finanziaria
La relazione morale e finanziaria viene presentata dal Presidente regionale all'Assemblea regionale e deve contenere la relazione sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.

Art.19 - Scioglimento del Gruppo Regionale
Lo scioglimento del Gruppo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea Generale Regionale di cui all'art.5 del presente Statuto. La destinazione del Patrimonio residuo e/o del saldo attivo della liquidazione, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge sarà devoluta all'Associazione Italiana Allenatori Calcio sede Nazionale.

Art. 20 - Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste  dall'art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.

Art. 21 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento organico nazionale. Per quanto non previsto dai suddetti valgono le norme di diritto ordinario in quanto applicabili.

Torino 27 ottobre 2012

Il Presidente dell'Assemblea
Il Presidente Regionale
Segretario dell'Assemblea
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