ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo Provinciale
Novara & VCO
STATUTO PROVINCIALE
vigente dal 26/09/2016
Art. 1 –
Organizzazione e scopi
Sul territorio dello
Stato Italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di
competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.
In conformità con lo
Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico è possibile organizzare
Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni
riferibili ai Gruppi Provinciali.
Art. 2 – Gruppo
Provinciale
Nelle provincie di
Novara e Verbania è attivo il Gruppo Provinciale di Novara & VCO, con sede
in Galliate – Vicolo del Senato 4.
Il Gruppo Provinciale
è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e delle decisioni degli
organi nazionali e regionali.
Art. 3 –
Appartenenza al gruppo provinciale
Appartengono al
Gruppo Provinciale, gli associati che hanno residenza nel territorio di competenza
del Gruppo.
Lo spostamento, da
parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al
di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della
qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C. Novara & VCO.
In tal caso,
l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente
operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza
anagrafica.
Art. 4 Organi del gruppo provinciale
1. Sono organi del
gruppo provinciale:
a) l’Assemblea
generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo;
d) il Collegio dei
Revisori dei Conti.
L’espletamento, da
parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi
compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi
gratuito.
A coloro che ne
faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso
spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione
dell’incarico ricoperto.
2. E’ motivo di
immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi, la mancata iscrizione
all’A.I.A.C. entro il 31/03.
Art. 5 Assemblea
generale
1. L’Assemblea
Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in
regola con il pagamento della quota sociale.
2. Per il computo
degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla
Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento
dell’Assemblea.
3. L’Assemblea
Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.
4. Può, altresì,
riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di
un quinto degli associati di cui al comma 2.
5. La convocazione
delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima
dell’assemblea con lettera, e-mail, sms o messaggio similare. L'avviso di
convocazione, da pubblicare anche sul sito nazionale, su quello regionale e
quello provinciale, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.
6. Le assemblee sono
presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura
di seduta.
7. Funge da
segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato
eletto dall’assemblea in apertura di seduta.
8. Per la validità
dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della
maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in
prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli
associati.
In seconda
convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. Tutte le
deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
10. Le decisioni
riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la
maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea.
11. Le eventuali
modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che
ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al
regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito
dell'eventuale approvazione.
Art. 6 Attribuzioni
dell’assemblea generale
1. L’assemblea
generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e
che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.
2. Nella sessione
ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l’esame della
gestione sociale;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) l’elezione degli
organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale;
d) la modifica dello
Statuto;
e) la sede del Gruppo.
Art. 7 Il Consiglio
Direttivo
1. Il consiglio
Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art. 8 e da n° 9 consiglieri
eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto, di cui almeno due
per Provincia
2. Possono essere
eletti consiglieri gli allenatori, dilettanti e professionisti, iscritti
all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato
squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli
ultimi cinque anni.
3. Le candidature
devono pervenire a mano, a mezzo racc. A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale
cinque giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea.
4. L’assemblea, ad
inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri,
che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
5. Ciascun associato
potrà esprimere al massimo preferenze pari a due terzi del numero dei
consiglieri da eleggere. I primi sei dei
non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti
Risulteranno eletti
i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. A parità di voti
risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e,
in caso di ulteriore parità, più anziano di età.
7. In caso di
dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla
sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti
riportati.
Art. 8 Elezioni del
Presidente
1. Può essere eletto
Presidente qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che
non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore
ad anni uno negli ultimi cinque anni.
2. Le candidature a
Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo
email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di
dieci giorni prima della data delle elezioni, unitamente al proprio programma
elettorale e ad una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, i
relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno
essere pubblicati sul sito internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno
cinque giorni prima delle votazioni.
3. La votazione
avviene a scrutinio segreto.
4. In caso di
dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione
fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vice Presidente.
Art. 9 Attribuzioni
del Presidente
1. Il Presidente
rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e:
a) convoca l’assemblea
Generale;
b) convoca e presiede
il Consiglio direttivo;
c) coordina l’attività
di tutti gli organi del Gruppo;
d) dà pratica
attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni
dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
e) redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre
all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;
f) pone in essere ogni
atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
g) convoca e presiede
riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di
categoria sia per aggiornamento tecnico;
h) Il Presidente ha
facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due
membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i
membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto.
i) Propone al consiglio
direttivo la nomina del Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del
direttivo stesso.
2. Il Presidente può
adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli
ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo;
3. In caso di
impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.
Art. 10 –
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto
del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il
raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il
buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in
Provincia;
c) nomina il Vice
Presidente;
d) può nominare i
responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile;
e) ratifica la proposta
di nomina del Segretario Provinciale;
f) approva il rendiconto
provinciale e redige il bilancio preventivo.
Al Consiglio
Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del
Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile.
Al Consiglio
Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il
Segretario Regionale, il responsabile regionale per la comunicazione, i
rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile.
Art. 11 - Il
Segretario
1. Il segretario
coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di
tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 12 - Elezione
dei delegati per l’Assemblea Regionale
Le candidature
all’elezione di delegato all'assemblea Regionale dovranno essere presentate
presso la sede del Gruppo a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail entro 5 giorni
dalla data delle elezioni.
La votazione avverrà
a scrutinio segreto e potranno essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei
candidati da eleggere (ad oggi 15), ovvero 10 preferenze. I primi otto dei non
eletti costituiranno i delegati supplenti.
Art. 13 - Durata delle cariche sociali
1. Gli organi
sociali rimangono in carica quattro anni in concomitanza con il quadriennio
olimpico.
Art. 14 - Esercizio
finanziario e le entrate
1. Le entrate del
Gruppo sono costituite:
a) dalla percentuale
spettante sulle quote associative;
b) da ogni altra
entrata straordinaria.
2. L’esercizio
finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art.15 - Relazione
morale e finanziaria
A cura del Presidente
sarà presentata all’Assemblea una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi
raggiunti e i programmi futuri.
Art. 16 –
Controversie e disciplina interna
Eventuali
controversie fra associati ed eventuali questioni disciplinari verranno
regolate in conformità con quanto previsto dallo Statuto Nazionale.
Art. 17 –
Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto
viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art.
148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni
delle operazioni fiscali.
Art. 18 - Norma di
rinvio
Per quanto non
previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Statuti Nazionale e
Regionale e del regolamento organico, nonché del diritto ordinario.
Borgomanero, 26
settembre 2016