Regolamento organico - AIAC NOVARA e VCO

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REGOLAMENTO ORGANICO A.I.A.C.


ART.1 – I SOCI
Possono essere soci dell'AIAC tutti i tecnici previsti dal Regolamento del Settore Tecnico che abbiano conseguito l'abilitazione dal S.T. della FIGC a seguito di corso regolare o altro motivo, purché ufficialmente riconosciuti dalle Carte Federali, ancorché non più iscritti all'albo e abbiano superato i 65 anni di età. Possono altresì essere iscritti all’AIAC particolari categorie di soci, come dall'art. 2 del presente R.O..
A ciascun socio verrà rilasciata tessera annuale e sarà spedito il periodico "L'ALLENATORE".

ART.2 – CATEGORIE DI SOCI E LORO ATTRIBUZIONI
A) ORDINARI:
sono quelli indicati nell'Art.1 del presente R.O..
Essi hanno diritto:
- a portare il distintivo sociale;
- a intervenire a convegni, raduni, e assemblee, anche senza far parte delle rappresentanze ufficiali;
- a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell'AIAC;
- a fruire di tutte le agevolazioni che l'AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;
- a prendere visione di tutti i documenti dell'Associazione ai vari livelli, salvo che per quelli di cui il C.D., per motivi eccezionali e per periodo limitato, abbia sospeso la pubblicazione;
- al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;
- a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell'Associazione;
- a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell'AIAC;
- ad essere eletti alle Cariche Sociali ai vari livelli.
Hanno inoltre i seguenti doveri:
- tenere condotta conforme alla propria professione;
- rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;
- astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell'AIAC od ostacolarne l'azione;
- non promuovere azione legale per pretese o presunti interessi verso l'AIAC e i soci per fatti relativi a rapporti sociali, ma a tutelarli davanti ai competenti organi dell'Associazione.
- pagamento per ogni anno della quota sociale.
B) ONORARI
Sono costituiti da quei soci che abbiano moralmente e socialmente operato per l'affermazione dell’AIAC.
Vengono nominati dall'Assemblea su proposta di singoli associati o Organi AIAC, ratificati dal Consiglio Direttivo. Non hanno l'obbligo di versare la quota annuale, fermi restando i rimanenti doveri e diritti dei soci ordinari.
C) BENEMERITI
Sono costituiti da tutti coloro (persone fisiche o Associazioni, Istituzioni o Enti) che hanno fattivamente contribuito allo sviluppo dell'AIAC nei modi più diversi, dall'interessamento all'aiuto finanziario.
La nomina viene effettuata dal C.D. di propria iniziativa o su proposta dei Gruppi Regionali.
Verranno inseriti in albi speciali, non avranno ne' l'obbligo di pagare la tessera annuale, ne' diritti se non quello di portare il distintivo sociale.
D) SOSTENITORI
Sono costituiti da tutti coloro che intendono ricevere la rivista l’allenatore dietro pagamento del rispettivo abbonamento annuale.

ART. 3 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Si perde la qualità' di socio nei seguenti casi:
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota annua;
- espulsione ai sensi dell'art. 4.C del R.O.
- sanzioni disciplinari superiori ad un anno passate in giudicato a seguito di deliberazione degli Organi AIAC preposti.

ART.4 – SANZIONI
A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) censura;
b) sospensione a termine;
c) espulsione.
La censura viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità' di sportivo e di tecnico.
La sospensione a termine, che può' andare da due mesi ad un anno, viene irrogata per gravi atti di indisciplina interna.. La sanzione dell'espulsione viene inflitta a seguito di condanna per reato doloso, su decisione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di recidiva, si applica la sanzione successiva più' severa.

ART. 5 – COMPETENZA E NORME DI PROCEDURA PER LE SANZIONI
L'iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio e agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.
Competente a decidere, in prima istanza, e' il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale a cui appartiene il socio da sottoporre a procedimento disciplinare, salvo che il presente R.O. non disponga diversamente per particolari materie e fatti.
Il Collegio dei Probiviri nazionale e' competente a discutere, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale e, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti degli Organi nazionali e regionali.
Il giudizio nei confronti dei componenti il Collegio dei Probiviri Nazionale e' di competenza del Consiglio Direttivo nazionale, in prima e unica istanza.
I provvedimenti devono essere adottati entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dei fatti o dei ricorsi e portati a conoscenza dell'interessato entro 15 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'interessato può ricorrere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento, che deve essere fatta per raccomandata A/R.

ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è costituita dai delegati eletti dall’Assemblea degli allenatori professionisti e dai delegati dell’Assemblea dei dilettanti,questi ultimi in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione.
I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni ( nell’anno di svolgimento dell’Assemblea ed in quello precedente ).
L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati dilettanti o dell’Assemblea dei Professionisti:
La convocazione dell’Assemblea è diramata ai delegati professionisti ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente dell’A.I.A.C ,almeno 30 giorni prima della data prevista.
Le assemblee sono presiedute da un delegato nominato in apertura di seduta. Funge da segretario quello dell’Associazione e, in caso di una sua assenza o impedimento,un delegato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria,in prima convocazione,è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati sia dilettanti che professionisti nominati dalle rispettive assemblee..
Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei delegati sia dilettanti che professionisti.
In seconda convocazione l’Assemblea generale,sia ordinaria che straordinaria,è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto.
I delegati della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni Assemblea.
Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l’Assemblea,a maggioranza assoluta, non stabilisca una forma diversa di votazione,fatta eccezione per quelle relative all’elezione degli organi sociali.
All’inizio di seduta,con la forma di votazione prevista al precedete comma ,l’Assemblea nominerà una Commissione per la verifica dei poteri,la quale provvederà alla verifica dei delegati presenti,al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.
L’Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi del presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
a) l’esame della gestione sociale
b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
c) l’elezione degli Organi dell’Associazione ogni 4 anni
d) la modifica dello Statuto

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ALLENATORI PROFESSIONISTI
L'Assemblea degli allenatori professionisti è costituita da tutti gli allenatori di 1^ e 2^ categoria e D.T. che risultano iscritti all'A.I.A.C. alla data di svolgimento dell’Assemblea.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria.
Può riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due quinti degli associati professionisti.
All'Assemblea partecipa di diritto il Consiglio Direttivo Nazionale.
La convocazione dell’assemblea è diramata agli allenatori professionisti dal Presidente dell’AIAC almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
La sola ed esclusiva comunicazione ufficiale di svolgimento dell’Assemblea è rappresentata da quella pubblicata sul sito internet dell’Associazione.
Come previsto dalle norme statutarie possono partecipare all’Assemblea tutti gli allenatori iscritti all’AIAC prima della proclamazione dell’inizio ufficiale dell’Assemblea.
Gli allenatori associati solamente nell’anno di svolgimento dell’assemblea avranno diritto all’elettorato attivo.
Gli allenatori che risulteranno associati contemporaneamente nell’anno precedente l’assemblea e nell’anno di svolgimento avranno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Ad ogni buon conto a tutti gli associati che risulteranno iscritti alla data di diramazione della convocazione dell’Assemblea sarà inviata ulteriore lettera personale con richiamo alla convocazione ufficiale pubblicata nel sito.
Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli allenatori iscritti.
Per la validità dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno un quinto degli allenatori professionisti iscritti.
In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli allenatori presenti.
Per l’elezione dei delegati all’Assemblea generale ciascun allenatore presente potrà esprimere preferenze pari ai due terzi dei delegati da eleggere: un massimo di quattro per la elezione dei consiglieri; una preferenza per l’elezione del vice-presidente;una preferenza per la designazione del Presidente Nazionale; due preferenze per la designazione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Le votazioni avverranno con le stesse modalità dell'Assemblea generale.
Per quant'altro non previsto si applicano le norme relative all'Assemblea generale.

ART. 8 – ASSEMBLEA ELETTIVA DEGLI ALLENATORI DILETTANTI
L'Assemblea degli allenatori dilettanti è costituita dai delegati eletti da ciascun Gruppo regionale in ragione di uno ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta con il minimo di uno per regione.
Per il computo degli iscritti di cui al comma precedente farà la media degli iscritti al 31 dicembre dei quattro anni precedenti.
Nel caso in cui l’Assemblea degli allenatori dilettanti non abbia carattere elettivo, la stessa è costituita dai presidenti regionali. In caso di votazione il voto espresso a ciascun presidente regionale viene considerato in relazione al numero degli iscritti.
I Gruppi regionali non in regola con i versamenti o il cui conto consuntivo non sia stato approvato dal Consiglio Direttivo nazionale non possono prendere parte alle assemblee fatto salvo il diritto di partecipazione dei delegati risultati eletti secondo le procedure previste dallo Statuto.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria .
Può riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Gruppi regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati dilettanti.
All'Assemblea partecipa di diritto il Consiglio Direttivo Nazionale.
La convocazione delle assemblee è diramata, ai Gruppi regionali,dal Presidente dell' A.I.A.C., su domanda del Vicepresidente della categoria o di chi ha richiesto l'assemblea straordinaria, almeno trenta giorni prima della data delle medesime, con lettera raccomandata A.R. e Comunicato Ufficiale nel sito internet dell’Associazione nella quale dovranno essere precisati il luogo, la data, l'ora dell'assemblea stessa o l'ordine del giorno.
Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli allenatori aventi titolo.
In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Ciascun delegato potrà esprimere preferenze pari ai due terzi, con un massimo di quattro, del numero dei candidati all'elezione di componente del Consiglio direttivo: una preferenza per l’elezione del vice Presidente una preferenza per la designazione Presidente Nazionale dell’Associazione,due per la designazione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
I delegati all'Assemblea generale saranno designati sulla base degli elenchi presentati dai Gruppi Regionali e con le modalità di cui all'art. 6 punto 1 dello Statuto.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto.
Per quant'altro non previsto si applicano le norme relative all'assemblea generale.

ART. 9 – I DELEGATI
I delegati dilettanti dell’Assemblea di categoria sono eletti dalle Assemblee Regionali.
I delegati dilettanti per l’Assemblea generale elettiva vengono eletti dall’Assemblea di categoria.
I loro nominativi devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o fax firmati dal Presidente del Gruppo Regionale.
Ciascun G.R. dovrà eleggere anche delegati supplenti, in numero massimo di quattro, al fine di sostituire i delegati effettivi eventualmente impediti a partecipare all'Assemblea.
Tale nomina dovrà avvenire ed essere comunicata contestualmente a quella degli effettivi.
Potranno essere nominati delegati coloro che alla data della nomina sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto e non sono incorsi in sanzioni disciplinari che ne limitino i diritti.
Al fine del computo del numero dei delegati spettanti a ciascun Gruppo regionale, le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria nazionale non oltre il 31 dicembre mediante appositi elenchi e contestualmente al versamento del saldo delle quote relative alle eventuali iscrizioni effettuate.
Ai Gruppi Regionali verranno riconosciuti un numero di iscritti indicativamente pari a quello risultante dalle quote versate.
La segreteria provvederà' a redigere un prospetto contenente il numero delle iscrizioni valide per ciascun Gruppo Regionale alla data del 31 ottobre.
I delegati professionisti saranno direttamente eletti i dall’ assemblea di categoria. in un numero pari ad un terzo dei delegati dei dilettanti.
Potranno essere eletti coloro in regola con la quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’Art. 6 punto 1 dello Statuto.
Ciascun delegato ha diritto ad un voto, da esprimersi nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O..
I delegati professionisti dovranno essere scelti tenendo conto dell’appartenenza alla categoria (1°- 2°) equamente rappresentati ( 50%).

ART. 10 – CANDIDATI
Gli allenatori,dilettanti e professionisti,candidati per l’elezione dei vari organi sociali,dovranno essere iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente.
Per l’Assemblea degli allenatori dilettanti, ciascun Gruppo Regionale dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale l’elenco dei candidati a tutte le cariche,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno portante all'esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo fax, entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria,.
Il mancato arrivo entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, rende nulla la candidatura.
Le raccomandate pervenute dopo i termini previsti non saranno neppure aperte e verranno conservate agli atti dell'Assemblea con apposizione di apposita dichiarazione da parte della Segreteria Nazionale.
Per l’Assemblea degli allenatori professionisti i candidati dovranno far pervenire le loro candidature alla Segreteria Nazionale che le trasmetterà alla Commissione verifica poteri per accertane la regolarità.
Le candidature saranno accettate fino al momento del pronunciamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri
Per i candidati all'elezione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovranno essere indicati i requisiti previsti dallo Statuto per i componenti dei suddetti Organi.
Per l’elezione del Presidente e dei membri dei Collegi dei Revisori e dei Conti le candidature da proporre all’Assemblea generale saranno ufficializzate al termine delle Assemblee di categoria che ne hanno effettuato la designazione.
Per le Assemblee di categoria che li dovranno designare,le candidature dovranno pervenire con le stesse modalità previste per i candidati da eleggere.
Delle candidature pervenute si provvederà a redigere apposito elenco, da convalidare da parte della Commissione Verifica Poteri, per essere distribuito ai delegati.
La Segreteria Nazionale dovrà fornire per ciascun candidato anche i dati relativi all'anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e di nascita al fine di stabilire il candidato risultante eletto in caso di parità di voti.
Ciascun allenatore associato che ne abbia i requisiti,potrà essere candidato per l’elezione ad una sola carica sociale.Nel caso risulti candidato per più cariche dovrà optare per una di queste prima dell’Assemblea elettiva.

ART.11 – ORGANI DELLE ASSEMBLEE
Sono Organi dell'Assemblea :
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) la Commissione elettorale o Verifica poteri ;
Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale.
Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono::
- stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O. ;
- dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti ;
- accertare la valida costituzione dell'Assemblea;
- constatare l'esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;
- dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;
- chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.
Il Segretario è, di norma, il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.
Il Segretario provvede alla redazione del verbale e coadiuva il Presidente nelle operazioni assembleari.
La Commissione Verifica dei Poteri e' composta da tre membri nominati con votazione per alzata di mano con appello nominale, scegliendoli tra i nominativi proposti dai delegati prima della votazione.
Ciascun delegato potrà esprimere due preferenze.
La Commissione, una volta riunita, provvederà alla nomina, nel suo seno, del Presidente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull'elenco risultano iscritte all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6 dello Statuto.
b) accerta l'identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi;
c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;
d) redige verbale delle operazione della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell'Assemblea affinché ne venga data lettura;
e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l'iscrizione all'A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;
f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;
g) effettua lo scrutinio delle schede;
h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e),(f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
La convocazione delle Assemblee e' diramata dal Presidente ai sensi dell'Art. 6 punto 2 dello Statuto o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora nonostante sollecito via sia inerzia da parte del Presidente o quando il Collegio riscontri atti di particolare gravità nella conduzione della Associazione.
Ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale ,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ,almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l'ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.
Unitamente all'ordine del giorno verranno inviati, in copia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
In apertura di seduta dell'Assemblea verrà nominato il Presidente della stessa scegliendolo tra i delegati presenti. Sempre in apertura di seduta viene nominato il segretario dell'assemblea, scegliendolo tra i delegati presenti qualora tale funzione non possa essere svolta dal Segretario dell'Associazione per assenza o impedimento.
Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
All'inizio della seduta sarà provveduto anche alla nomina della Commissione verifica poteri.
La valida costituzione dell'Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell'inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell'Assemblea.
Qualora l'Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l'indicazione del numero dei presenti.
La seconda convocazione deve essere prevista non meno di un'ora dopo la prima e nella stessa località.

ART. 14 – VOTAZIONI
Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.
L'Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l'elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.
Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.
Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali e' stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.
I Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il loro operato.

ART. 15 – ELEZIONI
Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.
Per l'elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere lo spazio per una sola preferenza.
Nel caso che vi siano più candidati, lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, si possa procedere a successive votazioni sino al raggiungimento di tale maggioranza.
La scheda per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovrà contenere la dicitura “revisori dei conti” e “probiviri” con sotto spazi pari al numero delle preferenze da esprimere.
Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che seguono immediatamente in graduatoria.
Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell'Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all'esterno la dicitura di tale Organo.
Le schede cosi' predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione Verifica dei poteri e consegnate ai delegati man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell'interessato dell'apposito elenco predisposto.
Dopo che il delegato avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell'organo a cui si riferiscono.
Terminate le operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare, per ciascun organo da eleggere , il numero dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle nulle e dei voti riportati da ciascun candidato.
Tale verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione degli eletti.

ART. 16 – CONTROVERSIE
Su ogni questione controversa circa il diritto di partecipazione all'Assemblea, decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima dell'inizio delle operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali previste dall'ordine del giorno.
Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa compiuti.

ART. 17 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE
Degli atti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di anni cinque.
Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell'Assemblea.
I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.

ART. 18 – QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative per gli allenatori professionisti e dilettanti, fissate ai sensi dell'art.2 dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.
I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione degli allenatori dilettanti o eventualmente professionisti.
La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.
Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al 31 ottobre di ciascun anno.
I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.
I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine soprafissato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio dei Probiviri.
Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.
I Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.

ART.19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il C.D. e' convocato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante raccomandata A/R o fax con l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.
In casi di estrema urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.
Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessita' di discussione se non per maggiori precisazioni.
Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell'ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.
Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte "seduta stante" dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.
I componenti il C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l'inserimento all’O.d.G. di materie da trattare.
Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti il voto del Presidente. Viene considerato doppio.
Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell'AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.
I Consiglieri nazionali preposti al coordinamento dei G.R. di riferimento sono tenuti a relazionare nell’ambito di uno degli incontri annuali previsti nel rispetto dell’art. 13 punto b dello Statuto.

ART. 20 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
I membri del C.D. così come quelli degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro incarico per:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito di mancata partecipazione non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni del previsto Organo.
c) vacanza per altro motivo;
d) perdita della qualità di socio.
In caso di cessazione si procederà alla sua sostituzione,categoria per categoria,col primo dei non eletti,come previsto dall’Art.12 ultimo comma dello Statuto.
Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima assemblea , si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria.
I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dei sostituiti.
Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilita' di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla meta', l'intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere tenuta entro 60 giorni dal momento in cui e' venuto a mancare il numero minimo previsto.
Il nuovo C.D., come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.

ART. 21 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
Il C.D. predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell'art.24 dello Statuto.
Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all'approvazione.
Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell'Associazione.
Entro sette giorni dall'approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell'apposita relazione da parte di tale Collegio.

ART. 22 – IL SEGRETARIO
Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal C.D. ed e' il principale e più vicino collaboratore del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, che esercita anche le funzioni di tesoriere, ha i seguenti compiti:
a) dà esecuzione alle deliberazioni del C.D. e alle disposizioni del Presidente;
b) tiene aggiornato l'Albo generale dei soci;
c) cura l'archivio e la corrispondenza;
d) conserva gli atti contabili;
e)prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del C.D.;
f) aggiorna gli atti contabili;
g)cura i rapporti con i G.R. accertando che vengano effettuati gli adempimenti previsti;
h) esegue gli incassi e i pagamenti con tutte le operazioni ad essi connesse sia per quanto attiene l'ordinaria amministrazione sia per la straordinaria, a seguito di apposite e circostanziate deliberazioni del C.D..
i) tiene i rapporti con i soci;
l) custodisce somme e valori dell'Associazione;
m) funge da segretario verbalizzante del C.D. e dell'Assemblea;
n)compie tutti gli altri atti demandatigli dal Presidente, dal C.D., dallo Statuto e dal R.O..

ART. 23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'attività contabile dell'Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.
Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione.
Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
A richiesta del C.D., i membri effettivi parteciperanno alle riunioni del C.D., con voto consultivo, quanto all'ordine del giorno siano riportate questione di carattere contabile, finanziario e patrimoniale.
Il Presidente del Collegio deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravita ' lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale , pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.
Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso.
Il membro effettivo che, nel corso dell'esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.

ART. 24 – RICUSAZIONE
Ciascun componente il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi se:
a) ha interesse nella causa;
b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;
c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;
d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;
e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;
Nei casi in cui e' fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.
La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.
La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.
In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l'invio dell'atto anche all'altra parte, copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest'ultima deve essere inviato insieme all'istanza. all'organo al quale ci si
rivolge.
Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.
Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l'ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che
deve sostituire quello ricusato.
Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.
In quest'ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l'impossibilita' a funzionare.

ART. 25 – REVOCAZIONE
Le decisioni pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate per revocazione se:
a) sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false;
c) dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte;
d) la decisione e' l'effetto di un errore di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa.
Vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui la verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare;
e) la decisione è effetto del dolo del giudice.
Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle lettere (a),(b),(c) ed (e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati dal comma precedente avvengono durante il corso del termine dell'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
La revocazione si propone con citazioni davanti allo stesso Organo che ha pronunciato la decisione impugnata.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del giorno della scoperta o dell'accertamento del fatto.
Le modalità e i termini di presentazione della citazione e dello svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per l'atto oggetto della decisione impugnata.
Non può essere impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione.

ART. 26 – PROCEDIMENTI DI FRONTE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri giudica in seconda e definitiva istanza, sui ricorsi avversi le decisioni in primo grado del Collegio dei Probiviri regionale e , in prima ed unica istanza, con esclusiva competenza, sull'interpretazione e applicazione dello Statuto e del R.O. e sulla validità delle assemblee e degli atti in esse compiuti.
I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea mediante raccomandata A/R.
Nel termine di 60 giorni dal ricevimento, il Collegio dovrà pronunciarsi sulla questione ad esso sottoposta, comunicando la propria decisione all'interessato entro 30 giorni dalla sua adozione, mediante raccomandata A/R.
Copia di ogni ricorso dovrà essere inviata alla controparte, qualora esista.

ART. 27 – GRUPPI REGIONALI
I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali di tale livello. Per i dilettanti in toto e per i professionisti solo per ordinaria amministrazione.
I Gruppi regionali devono adottare uno Statuto e un regolamento organico non contrastanti con quelli tipo predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.
In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.
I Gruppi Regionali:
a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;
b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;
c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;
d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;
e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;
f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;
g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.
h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.
I Presidenti regionali, nei casi in cui al precedente punto h), possono partecipare, a proprie spese, alle riunioni del C.D. nazionale senza diritto di voto potendo solo esprimere il loro parere sull’argomento che hanno fatto porre all’o.d.g..
I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.
In particolare il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.
I Gruppi regionali, anche tramite i Gruppi provinciali, svolgono funzioni di consulenza nei confronti degli allenatori abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C. curando in particolare le pratiche in materia di assistenza, previdenza e di ricorsi diretti ai vari Organi previsti dalle Carte Federali.
A tal fine potranno servirsi anche di consulenti esterni.
In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C..

ART. 28 – CONTABILITA’ GRUPPI REGIONALI
Ciascun Gruppo Regionale deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.
L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.
Entro tre mesi dalla chiusura di detto esercizio il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente corredato dal parere del Consiglio Direttivo Regionale e dei Revisori dei Conti Regionali.
Il Conto Consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e del verbale dell’Assemblea, dopo l’esame assembleare dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente ad una dettagliata relazione sull’attività svolta.
Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Nazionale ( per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale) per gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento che provvederà a indire nuove elezioni.
In tal caso essi non potranno essere rieletti né assumere alcun altro incarico in seno all’Associazione.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo regionali che risultino aver commesso gravi irregolarità contabili, tra cui il mancato versamento delle quote associative riscosse, perdono automaticamente la qualità di associato e non potranno più fare parte dell’A.I.A.C..
Il provvedimento di cui sopra sarà oggetto di apposita decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e nella stessa seduta verrà nominato il Commissario Regionale.
La mancata approvazione del Conto Consuntivo esclude il Gruppo regionale dalla partecipazione a qualsiasi assemblea.
Qualora i Gruppi provinciali, interprovinciali o subprovinciali previsti dai singoli Statuti Regionali abbiano il maneggio di denaro per il raggiungimento dei loro scopi, anche essi dovranno tenere un adeguato bilancio.
In ogni caso il controllo sugli atti di cui al comma precedente compete al Gruppo regionale.
Anche per tali gruppi si applicano le Norme di decadenza previste (ai commi 7-8-9) del presente articolo con l’avvertenza che al Consiglio Nazionale si sostituirà il Consiglio del Gruppo Regionale.
Ciascun Gruppo previsto dal presente articolo dovrà tenere anche un inventario dei beni mobili ed immobili eventualmente di loro proprietà o in loro possesso a qualsiasi altro titolo che dovrà risultare da documenti in regola con le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.

ART. 29 – COMMISSARIO REGIONALE
Nelle Regioni dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o, pur essendosi costituito, lo stesso non funzioni in tutto o in parte, o in caso di decadenza di cui al comma precedente il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nomina un Commissario da scegliersi preferibilmente tra i propri membri.
Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico provvede alla convocazione dell’Assemblea degli iscritti al fine di nominare gli Organi.
Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali.

ART. 30 – INTERRUZIONE DI TERMINI
I termini per ricorrere davanti a qualsiasi Organo previsti dallo Statuto e dal presente R.O., possono essere interrotti se la parte fa pervenire all'Organo da adire telegramma contenente l'indicazione dell'atto che si intende sottoporre a giudizio e i motivi del ricorso anche in maniera succinta, entro il termine previsto per adire l'Organo.
I nuovi termini decorreranno dal giorno in cui è inviato il telegramma o, qualora il ricorso non possa essere presentato nei termini a causa del mancato invio di documenti rilevanti ai fini del giudizio, dal momento in cui tali
documenti pervengono all'interessato, sempre che dimostri che ciò dipenda dalla volontà di altra parte.

ART. 31 – CENTRO STUDI
Al centro studi è preposto un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo.
Il centro studi si articola, secondo l’indirizzo del C.D., in Sezioni alle quali viene preposto un Coordinatore.
Il Responsabile del Centro Studi si adopera per la elaborazione di studi, ricerche e consulenze sulle varie materie individuate dal C.D. e su quelle che riterrà, sentiti anche i coordinatori delle Sezioni, meritevoli di studio nell’interesse dell’A.I.A.C..
In particolare:
1) coordina e indirizza l’attività delle Sezioni;
2) propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti le Sezioni e dei relativi Coordinatori;
3) convoca, tramite la Segreteria Nazionale, le Sezioni, anche in seduta plenaria, sia su richiesta dei rispettivi Coordinatori sia per propria iniziativa. Alla riunione delle Sezioni è obbligatoriamente invitato;
4) partecipa, anche con il Coordinatore interessato, alle riunioni degli Organi sociali e alle assemblee qualora nelle stesse si trattino argomenti che siano stati oggetto di studio da parte del Centro;
5) propone al C.D. la nomina di eventuali consulenti esterni qualora si renda necessario per la elaborazione degli studi sentito il Coordinatore della Sezione eventualmente interessata;
6) propone al C.D. la creazione di nuove Sezioni;
7) riferisce al Presidente sull’attività del Centro studi.
I Coordinatori delle Sezioni hanno il compito di coordinare l’attività della Sezione di concerto con il Responsabile del Centro Studi promuovendo riunioni della Sezione a cui sono premessi con la trattazione di qualsiasi argomento di competenza.

ART. 32 – NAZIONALE ALLENATORI
All’interno dell’ Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata ”Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.
Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.
La nazionale Italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.
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